Debutta il nuovo contratto di apprendistato. In questi giorni Regioni e parti sociali stanno adeguando regolamenti e CCNL al nuovo Testo Unico in vigore dal 26 aprile, contenuto nel decreto legislativo 167/2011, che ridefinisce la disciplina precedente in soli sette articoli e rende la materia finalmente semplificata e omogenea su tutto il territorio nazionale.
Ora l’apprendistato è definito come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”. Già questa è una grande novità. Spiega Linda Gilli, presidente e amministratore delegato di Inaz, fra le aziende leader nel software e nell’area outsourcing dei servizi per amministrare e gestire le risorse umane: «È stata superata la vecchia e limitativa concezione dell’apprendistato come contratto “a causa mista”, cioè comprendente la prestazione di lavoro e la formazione professionale. Adesso l’accento è sulla finalità che il contratto persegue: sostenere l’occupazione giovanile».
Con il nuovo apprendistato il datore di lavoro è richiamato non solo a corrispondere una retribuzione ma anche ad assicurare all’apprendista l’insegnamento utile affinché lo stesso acquisisca una qualifica professionale. «È questa la chiave –continua Linda Gilli– che farà sì che alla fine del percorso una persona sia inserita quale parte integrante del mondo del lavoro».
La disciplina del contratto è demandata dal Testo Unico alla contrattazione collettiva e ai regolamenti delle Regioni, con due conseguenze: si supera la frammentazione che finora si è avuta e il contratto di apprendistato sarà calibrato sulle particolarità di ciascun settore produttivo. «In questi giorni stiamo assistendo a una corsa per l’adeguamento dei contratti collettivi –spiega Stefano Fabiano, responsabile Centro Studi e Formazione di Inaz–: diversi comparti come artigianato, alimentari, turismo, commercio, e studi professionali hanno già concluso l’iter, altri seguiranno a breve. Lo stesso stanno facendo le Regioni: Lazio, Basilicata, Lombardia e Veneto hanno già approvato i regolamenti».
Altro nodo cruciale è l’impatto che il nuovo apprendistato avrà sul costo del lavoro. Confermate le agevolazioni contributive già esistenti, così come l’esenzione totale ai fini dell’IRAP, ma non solo. «Il datore di lavoro –prosegue Fabiano– è soggetto a un contributo complessivo del 10% a suo carico che comprende sia la contribuzione Inps sia la contribuzione Inail. Inoltre, la legge di stabilità 2012 prevede che i titolari di aziende fino a nove addetti fruiscano di una riduzione contributiva totale in caso di assunzione di apprendisti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. La durata di questa agevolazione è triennale».
Ufficio Stampa Inaz
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