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La responsabilità del Datore di lavoro al tempo del COVID-19

  • Mag 20, 2020
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Alle enormi preoccupazioni derivanti dalla crisi pandemica in atto, sia per le drammatiche conseguenze sulla salute pubblica, che per le ben note ricadute economiche connesse, si aggiungono per i datori di lavoro quelle derivanti dal timore delle responsabilità di natura giudiziaria in caso di contrazione del virus Covid 19 da parte dei loro dipendenti o di terzi utenti dell’impresa.

Questo è un tentativo di fornire un contributo conoscitivo il più possibilmente agile e comprensibile, in un contesto di produzione normativa definibile come alluvionale e spesso di oscura interpretazione, non rendendo chiaro il profilo di possibili responsabilità per il datore di lavoro.

In primo luogo è evidente che la scoperta di un dipendente positivo all’infezione da Coronavirus (SARS – Cov-2), determina possibili conseguenze legali a carico del datore di lavoro.

La contrazione del contagio è giuridicamente qualificata come un infortunio; depongono in modo chiaro in tal senso sia l’art. 42 del “Decreto Cura Italia” che la circolare INAIL n. 13/2020 (si riporta per completezza in calce all’articolo il testo delle due disposizioni).

Sul piano giudiziario possono profilarsi quindi responsabilità di natura civile, penale e amministrativa ex D.lgs. 231/2001.

Sul piano penale possono ipotizzarsi i delittidi lesioni colpose e di omicidio colposo, in caso di decesso da contagio.

Sul piano civile sono possibili azioni risarcitorie del lavoratore contagiato, nonché da parte di INAIL in caso di rivalsa. In base infatti agli artt 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965, il Datore di Lavoro può essere chiamato a rimborsare il quantum versato dall’Istituto ai lavoratori infortunati. 

Il rischio di azioni dirette del lavoratore può avere ad oggetto l’ulteriore danno differenziale, atteso che INAIL eroga un indennizzo e non copre il danno nella sua completezza, potenzialmente rilevante, in ragione dei danni alla salute ed alla vita relazionale del contagiato.

L’inquadramento della situazione del dipendente contagiato, come infortunio sul lavoro, desumibile dall’art. 42 del Decreto Cura Italia e dalla circolare 13/2020 di INAIL, ha generato preoccupazioni e dibattiti per le possibili responsabilità dei datori di lavoro.

Va di certo premesso come non si debba dimenticareche siamo in presenza di un fenomeno di portata epocale ed eccezionale, trattandosi di una pandemia, con oggettive difficoltà gestionali enormi a livello sovrannazionale, nazionale, regionale e di tutti i soggetti pubblici preposti alla tutela della salute pubblica, tale da fare ipotizzare scenari di interpretazione di eventuali colpe legali, che presentano connotati di novità del tutto peculiari.

E’comunque necessario chiarire come la scoperta di un dipendente positivo al virus, non determini acriticamente, di per sé, responsabilità giudiziarie a carico dell’imprenditore.

Devono in concreto sussistere le seguenti condizioni:

  1. La prova che il dipendente abbia contratto il virus in occasione di lavoro.
  2. La prova che sussistano omissioni e/o carenze nell’apparato di misure preventive adottate in azienda per la sicurezza dei lavoratori.

Sotto il primo profilo è evidente che si tratta di prova per nulla semplice. 

Non è chiaramente possibilestabilire il momento preciso di contrazione dell’infezione.

In ragione di un periodo di incubazione che scientificamente può arrivare sino a due settimane, determinare se il contagio è stato contratto in ambito lavorativo anziché in qualsivoglia altro contesto di vita, è molto difficile.

In sede penale grava sull’accusa l’onere della prova e quindi quello di dimostrare che il contagio è stato contratto in ambito lavorativo e non altrove.

In sede civile l’onere della prova grava sull’INAIL in caso di azione di rivalsa, mentre in caso di azione per danno differenziale del lavoratore, stante il profilo di responsabilità che grava sul datore di lavoro ex art. 2087 codice civile, si determina, una volta dimostrato che l’infezione è da ricondursi all’ambito lavorativo, una inversione parziale dell’onere della prova, ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure possibili per evitare il verificarsi dell’evento e cioè, nel caso di specie la contrazione del contagio.

Mantenendo fede al compito di un vadecum snello e non troppo tecnico, la cifra del compito che grava sul datore di lavoro al fine di contenere al minimo i rischi di responsabilità legali, è quella di adottare con la massima attenzione tutte le misure preventive e di cautela.

Va prestata la massima cura, con adeguato impiego di risorse, al rispetto dei contenuti del protocollo condiviso fra Governo e Parti Sociali del 24 aprile 2020, nonché della normativa emergenziale ex art. 2, comma 6°, DPCM 26 aprile 2020.

E’necessario applicare e conservare traccia documentale, che dimostri l’assolvimento degli obblighi:

– di informazione ai dipendenti ed ai terzi che entrano in contatto con l’ambito lavorativo, 

– di formazione dei dipendenti sul tema e di adeguamento del DVR,

– delle attività di prevenzione messe in campo (distanziamento, rilevazione della temperatura ecc.), 

– della sorveglianza sul loro rigoroso rispetto, soprattutto in punto di effettivo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti ecc.).

Tanto più saranno le misureadottate, tanto più il rischio di attribuzioni di responsabilità dovrebbe diminuire.

Con un esempio improprio, il datore di lavoro che si sia rivolto ad un virologo, per una consulenza, si porrà in una posizione di massimo avvicinamento alla soglia di tutto quanto poteva fare per minimizzare il rischio di contagio e la stessa funzione sarà rappresentata dalla condivisione e concertazione dei protocolli di sicurezza con i sindacati e le rappresentanze dei lavoratori.

E’ evidente, come detto, che in proiezione giudiziaria, altrettanto importante sarà dare prova degli sforzi messi in campo, attraverso una completa ed ordinata conservazione della documentazione di quanto fatto.

Per quanto attiene poi al profilo di responsabilità della società ex D.lgs 231/2001, è possibile che, in caso di contagio del dipendente e conseguente responsabilità del datore di lavoro, venga mossa anche una contestazione di questo tipo.

Infatti nel novero dei reati presupposto l’art. 25 septies ricomprende quelli di lesioni gravi ed omicidio colposo.

La normativa in parola ha introdotto una forma di responsabilità a carico delle imprese, per una lista di reati che possono essere commessi dal personale a favore o nell’interesse dell’azienda stessa. 

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

Semplificando, l’organizzazione datoriale deve dotarsi di un sistema di prevenzione del rischio di commissione di reati al suo interno, realizzando un modello che analizzi i profili di rischio per ognuno dei reati presupposto ed indicando le misure atte a prevenirne la commissione.

Va nominato un Organismo di Vigilanza che presieda al controllo dell’adempimento del modello e del suo adeguamento.

Rimanendo sul tema del contagio in ambito lavorativo, l’eventuale attribuzione di responsabilità penale al datore di lavoro, può comportare per la società, anche la contestazione ex D.lgs 231/2001, qualora la stessa non abbia adottato il modello o lo stesso, se presente, non sia ritenuto adeguato.

In ragione della portata molto afflittiva delle sanzioni previste da questa norma, è opportuno che le società che ne sono prive si conformino, adottando il modello, mentre per quelle che ne sono provviste, l’Organismo di Vigilanza sarà chiamato a verificare il corretto funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione e Controllo.

Certo nella valutazione del grado di sufficienza delle misure preventive messe in atto, l’esistenza di un “sistema” 231/2001, non può che assumere un peso positivo in sede giudiziaria. 

Sarebbe auspicabile comunque che si trovasse un equilibrio di buon senso tra il sacrosanto dovere di tutelare la salute sul luogo di lavoro al meglio del possibile e la possibilità di produrre, senza la spada di damocle di un processo, a fronte di un fenomeno di questa portata epocale.

Pur nella consapevolezza del rischio che un dipendente contragga il contagio, magari al di fuori dell’ambito lavorativo, sarà l’applicazione puntuale delle misure precauzionali a contenere i pericoli sia di diffusione nell’azienda dell’infezione, che di eventuali problemi giudiziari.

Con un esempio banale, la rilevazione della temperatura svolta con zelo, consentirà di allontanare il soggetto a rischio, mentre atteggiamenti lassisti apriranno varchi di pericolo di diffusione del contagio.

Da ultimo la nota del 15 maggio 2020 di INAIL sul tema

Covid-19, nessuna connessione tra il riconoscimento dell’origine professionale del contagio e la responsabilità del datore di lavoro

I criteri applicati dall’Inail per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza 

ROMA – Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Lo precisa l’Inail, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui l’Istituto abbia accertato l’origine professionale. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.

L’ammissione alla tutela dell’Istituto non ha alcun rilievo in sede penale e civile. L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Per le tante modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni difficile configurare violazioni. La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro. 

Principali disposizioni sulla Responsabilità Penale dei datori di lavoro

art. 2087 cod. civ., nelle modalità  declinate dapprima dalla L. 626/94 ed oggi dal d.lgs. 81/08

Il datore di lavoro deve tutelare la salute psicofisica dei lavoratori. ha l’obbligo di fornire ai propri lavoratori gli strumenti idonei a tutelarne la salute e deve informarli in ordine ai rischi specifici presenti nel luogo di lavoro.

art 42 – co. 2 – del “Decreto Cura Italia” 

“Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”

circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020 

l’Istituto ha specificato che il contagio da virus Covid-19 è equiparato a quello tipico degli infortunì: le espressioni utilizzate nella circolare la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito….sono ricondotti anche I casi di infezione da nuovo Coronavirus

Avv. Paolo Bossi – Foro di Varese

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